REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Terni, Dott. Mario Sevi, ha pronunciato la seguente
in deliberazione all’udienza del 10.11.2025 e vertente tra:
SANTINI FEDERICO domiciliato
all’indirizzo p.e.c. dell’Avv. Iveta Marinangeli, che lo rappresenta e difende, in virtù della procura estesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio. Ricorrente
COMUNE DI TERNI (00175660554), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato dalla Responsabile della Polizia Locale, Ten.
Resistente OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rese nei rispettivi scritti, da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 204-bis C.d.S. e 7 D. Lgs. 150/2011, depositato in Cancelleria in modalità telematica in data
3.06.2025, ha tempestivamente impugnato il verbale
amministrativo n° V/18977I/2025, notificatogli a mezzo del servizio postale ed elevato dalla Polizia Locale di Terni per violazione dell’art. 142 C.d.S., accertata in data 31.03.2025 sulla S.S 209 Valnerina, a mezzo di apparecchiatura Velocar RED&SPEED EVO-R, matricola 734. Senza concedere la pur richiesta sospensione dell’ impugnato provvedimento, il Giudice di Pace fissava l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 150/2011 e successive modificazioni; ritualmente notificati alle parti, nei termini di legge, ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, si è costituito il Comune di Terni, a ministero del
Responsabile della Polizia Locale di Terni, che ha depositato, in una con tutta la documentazione richiesta e concernente l’illecito sanzionato, la propria memoria di costituzione, con la quale ha chiesto il rigetto dell’opposizione. All’udienza del 10.11.2025, precisate le parti le rispettive conclusioni, il Giudice di Pace emetteva sentenza, dando lettura in udienza del dispositivo.
Va preliminarmente ricordato come il processo di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato sul modello processual- civilistico, tale tipo di giudizio avendo in comune con quello civile il fatto di essere mirato su di un fatto che può e deve essere accertato e valutato dal giudice nei limiti delle richieste sostanziali delle parti; sì che l’opposizione avverso la sanzione amministrativa si configura quale atto introduttivo di un ordinario giudizio civile (Cass. Civ. SS. UU. 3271/90) di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto per l’opponente è delimitato dalla causa petendi a fondamento dell’opposizione stessa e per la Pubblica Amministrazione dal divieto di introdurre a sostegno della propria pretesa motivi nuovi e diversi da quelli enunciati nel provvedimento opposto.
Si che anche il Giudice non ha alcun potere di rilevare non dedotte ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che lo ha preceduto, stante il divieto perentorio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che vieta al Giudice di porre a fondamento della propria decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. Civ. Sez. II, 26.11.2008, n° 28235); del resto, anche il Decreto Legislativo 1°.09.2011, n° 150, ancora novellando la materia, ha
espressamente statuito l’applicabilità all’opposizione a sanzione amministrativa delle norme di cui all’art. 409 e ss. cod. proc. civ..
Venendo, pertanto, al merito della presente opposizione, con il suo sostanzialmente unico e diffusamente articolato motivo di opposizione, che si esamina preliminarmente per comodità di esposizione,
ha dedotto la nullità dell’accertamento sotteso all’impugnato verbale, per essere stata rilevata la velocità del proprio veicolo, targato BP499FF, a mezzo di apparecchiatura inizialmente approvata, ma non omologata.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Il verbale qui impugnato, prodotto da entrambe le parti, dava atto di come l’apparecchiatura usata per la rilevazione della velocità fosse provvista dell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 5240 del 31.08.2017; tuttavia, deve questo Giudicante prestare ossequio al più recente – ma ormai consolidato – orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, relativamente all’avvenuta omologazione, alla successiva taratura ed alla verifica della funzionalità, la relativa prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), avendo specificato la Corte come la prova
dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non sia ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura (Cass. Civ. 22.07.2022, n° 22015).
Esaminando la documentazione prodotta dal Comune resistente, invece, si rinviene non un decreto di omologazione, ma un decreto di approvazione dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In merito, ha statuito recentemente la Suprema Corte che, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
Deduce il Comune resistente come nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l’accertamento delle violazioni risultano essere oggetto di approvazione.
Deduce il Comune come appare quindi evidente e, conseguentemente, non in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10505 del 2024 e con quanto sostenuto dalla ricorrente, la sostanziale omogeneità’ tra i procedimenti de quibus e, correlativamente, l’assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura “soltanto approvata” e non “omologata”. Le procedure in esame, sostanzialmente identiche quanto a modalità e risultati, divergono esclusivamente, ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 3 del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, per un dato meramente formale, ossia che il citato regolamento abbia codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai detti strumenti di rilevazione della velocità.
Difatti – prosegue il Comune resistente -, dal semplice confronto dei decreti di approvazione e di omologazione, emerge con nettezza la
sostanziale identità tra le due procedure: entrambi i procedimenti- di approvazione e di omologazione – sono finalizzati a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico; entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l’accertamento dell’illecito; la competenza in materia di omologazione/approvazione è della medesima Autorità amministrativa, ovvero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei LL.PP.), giusto il disposto di cui all’art. 345 DPR 495/1992.
Sul punto – deduce il Comune – l’Ordinanza della Cassazione n. 10505/2024 ha evitato una puntuale analisi, nonostante che sia l’art. 45 che il 142 comma 6 del Codice quanto rinviano alle norme del Regolamento non fanno riferimento all’art. 192, che si interessa solo delle procedure di omologazione o approvazione di qualsiasi apparecchio, quando invece, per quanto concerne i misuratori di velocità rimandano all’art. 345, rubricato “Apparecchiature e messi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità” ed è questo articolo richiamato dalle norme primarie a stabilire che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori
Pubblici, una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie.
Di contro, hanno ritenuto gli Ermellini di dover operare una chiara distinzione tra i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi – ha concluso la Suprema Corte – consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa (come l’approvazione), ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 C.d.S..
Già prima di tale perentorio arresto, aveva statuito il Supremo Consesso che le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021).
Né può ritenersi che, in mancanza della necessaria prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura, possa costituire prova sufficiente della legittimità dell’accertamento l’avvenuta taratura periodica della medesima o l’attestazione della sua perfetta funzionalità.
Del resto, anche la novella recentemente apportata al Codice Stradale non ha assolutamente eliminato i numerosi dubbi sollevati in proposito, mentre non può considerarsi valevole a superare il principio espresso dalla Suprema Corte la circolare del Ministero dei Trasporti n° 995 del 23.01.2025, basata essenzialmente sulla quasi identica procedura tra omologazione ed approvazione.
Argomenta ancora il Comune di Terni come la Legge 18 luglio 2025,
- 105 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
maggio 2025, n. 73, all’articolo 5 comma 3 bis, nell’istituire l’obbligatorietà della comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all’articolo 142 per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, precisa che bisognerà comunicare, per ciascun dispositivo, “la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato”, ribadendo, pertanto l’alternatività dei predetti provvedimenti; laddove il Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione n. 305 del 18/08/2025, nell’elencare i dati essenziali da inserire sul portale, al punto d) del comma 3 dell’articolo 3 prevede che siano inseriti “gli estremi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione o estensione del dispositivo o sistema” senza alcun riferimento all’omologazione.
Tuttavia, se tanto esposto vale ad evidenziare la non comprensibile inerzia sul punto da parte del Legislatore – che ha perso l’occasione di porre una pietra tombale sulla questione oggi controversa -, non vale ad inficiare il principio espresso dalla Suprema Corte; come non ha pregio giuridico l’argomentazione secondo la quale la stessa autorizzazione del Prefetto all’installazione del Tutor in Valnerina, anch’esso dotato di dispositivo di rilevazione istantanea della velocità, rappresenta una
conferma che i dispositivi che abbiano ottenuto un’approvazione ministeriale all’utilizzo specifico, siano idonei riguardo al procedimento sanzionatorio amministrativo di violazione al limite di velocità.
Anzi, a conforto del sopra esposto convincimento, è recentemente intervenuta la sentenza n° 10365 del 14 marzo 2025 della Corte di Cassazione Penale, che ha ribadito come “la procedura di approvazione è distinta e diversa dall’altra di omologazione, perché l’art. 192, terzo comma del Regolamento di Esecuzione del Codice Stradale (in attuazione dell’art. 45 C.d.S., comma 6), che espressamente distingue l’approvazione dall’omologazione, la prevede – in relazione al singolo prototipo- quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni; laddove per la procedura di omologazione è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza ed all’efficaci dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento; in più, conclude il Supremo Consesso, omologazione ed approvazione sono
distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142, comma 6 C.d.S., e 345, comma 2 del Regolamento.
Da ultimo, ha richiamato la Corte Penale l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato per eccesso di velocità, incombe sulla Pubblica Amministrazione l’onere della prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento (Cass. Civ. Sez. 2, 11.02.2021, n° 14957, già dianzi citata; Cass. Civ., Sez. 2, 17.02.20222, n° 8694).
Non soltanto: ancora in data 1°.10.2025, l’Ordinanza 26521/2025 della Suprema Corte ha ribadito che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio preliminare, dotato di una propria autonomia, ma che serve come base per poter poi procedere alla successiva omologazione; quest’ultima, quindi, è il frutto di un’attività distinta e consequenziale, non un doppione o un sinonimo. Proprio per la delicatezza della sua funzione, che incide sulla libertà di circolazione e sul patrimonio dei cittadini, l’autovelox necessita del sigillo finale dell’omologazione, come prescritto dall’articolo 142, comma 6, del Dlgs 285 del 1992.
Tanto premesso, l’opposizione può essere accolta e l’impugnato
verbale deve essere annullato.
Atteso il recente radicale mutamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla differente valenza dell’autorizzazione ministeriale e dell’omologazione, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio; tuttavia, per insopprimibili ragioni di giustizia anche sostanziale, ritiene questo Giudice di dover disporre la restituzione al ricorrente da parte del Comune di Terni dell’importo del contributo unificato, pari ad euro 43,00.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Terni, definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni indicate in epigrafe, così provvede:
accoglie l’opposizione, annulla l’impugnato provvedimento e compensa tra le parti le spese del giudizio, con la sola eccezione delle spese del contributo unificato di euro 43,00, che dispone restituirsi al ricorrente da parte del Comune di Terni.
Così deciso in Terni in data 10.11.2025.
Il Cancelliere Il Giudice di Pace
Dott. Mario Sevi



